L'esperto rispondeResponsabilità

CONTABILIZZAZIONE ANCHE CON I PANNELLI RADIANTI

La domanda

Il Dlgs 102/2014 introduce l'obbligo, entro il 31 dicembre 2016, di contabilizzazione individuale per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato. Tale obbligo si estende anche agli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento? In caso di impossibilità tecnica di tali impianti, è comunque necessaria una relazione tecnica? Quali multe/sanzioni si rischiano in caso di mancanza di tale certificazione di impossibilità?

Al fine di consentire una corretta riduzione dei consumi, il sistema di contabilizzazione e termoregolazione dev'essere realizzato secondo determinati principi di progettazione. In tal senso la norma Uni 10200 fornisce una linea guida per la progettazione e la conduzione dell’impianto, oltre a dare indicazioni su quale sia il sistema di contabilizzazione più indicato per un determinato tipo di impianto di distribuzione (ad esempio, a colonne montanti o ad anello) e per un determinato tipo di terminale di emissione (radiatore, termoconvettore, pannello radiante a pavimento, a parete eccetera).L’articolo 9, comma 5, lettera b, del Dlgs 102/2014 stabilisce che «...eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato». Ancora, il successivo articolo 16, comma 6, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, salvo che si riesca a provare, con «una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato», che «l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali».Pertanto, l’"obbligo" di cui al Dlgs 102/2014 si "estende" anche agli impianti di riscaldamento a pennelli radianti a pavimento e, in caso non vi sia una relazione che (com)provi l’impossibilità tecnica all’installazione dei relativi sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, può essere applicata una sanzione da 500 a 2.500 euro.

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