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TAGLIO DI RAMI SPORGENTI: SERVE UN PROVVEDIMENTO

La domanda

Secondo l'articolo 896 del Codice civile, il confinante può essere obbligato a tagliare i rami sporgenti di un suo albero nel giardino vicino. Poiché, dopo essere stato sollecitato con raccomandata con avviso di ricevimento, il confinante non adempie a questo obbligo, posso tagliare solo la parte sporgente dei rami, che arrivano ormai a metà del mio giardino? Secondo la legge possono essere tagliate le radici che invadono il terreno altrui: lo stesso vale anche per le parti di rami che invadono la mia proprietà?

L'articolo 896 del Codice civile legittima il vicino a recidere autonomamente le radici dell’albero piantato sull’altrui proprietà, qualora esse si addentrino nel proprio terreno, salvo quanto disposto da regolamenti e usi locali. Per quanto riguarda, invece, i rami che invadono il giardino del confinante, costui potrà in qualunque momento costringere il proprietario dell’albero a tagliarli, ma non potrà farlo autonomamente. In caso di mancato spontaneo adempimento, l’unica via per costringere il vicino al taglio sarà quella di rivolgersi al tribunale affinché emani i provvedimenti d’urgenza necessari. Si segnala, per completezza, che un orientamento minoritario ammette l’ipotesi di procedere da sé alla recisione dei rami che propendono sul proprio terreno, a condizione che, per farlo, non si oltrepassi il confine della proprietà. La regola, comunque, rimane quella civilistica.

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