L'esperto rispondeResponsabilità

DOPO L'ACCETTAZIONE NON SI PUÒ PIÙ RINUNCIARE

La domanda

Un uomo, celibe e senza prole, residente in Svizzera, muore in Italia, ove era proprietario di immobili, di beni mobili registrati, di un libretto di risparmio cointestato con la madre ancora vivente, di crediti nei confronti di uno dei due fratelli, ancora vivente, e delle due sorelle, entrambe viventi, mentre in Svizzera aveva un'assicurazione, la cui beneficiaria, per la legge elvetica, è la madre. Chiamati all'eredità sono madre, sorelle, il fratello e i figli del fratello morto. Le sorelle e il fratello, in forza di delega della madre, estinguono il libretto postale intestato anche al de cuius, imputando tutte le somme presenti a un conto corrente appositamente aperto e intestato esclusivamente a loro. Dopo alcuni mesi, al sorgere delle spese ereditarie, una sorella decide di rinunciare all'eredità, i figli fanno altrettanto e restano i nipoti minorenni. Si configura un'accettazione tacita dell'eredità in capo a tutti e tre i fratelli oppure la rinuncia, fatta in questi termini, è valida?

La successione è regolata dalla legge nazionale del defunto, a norma dell'articolo 46 del Dlgs 218/1995, essendo il soggetto deceduto a maggio 2015. Il libretto postale, così come tutti i beni compresi nel patrimonio ereditario intestati al defunto, si trasmette agli eredi; essi possono prelevare il denaro ed estinguere il libretto soltanto dopo avere dimostrato la loro qualifica e avere presentato copia della dichiarazione di successione.Non è possibile rinunciare all'eredità se è stata già espressamente o tacitamente accettata; in sostanza, se si è disposto dei beni ereditari, non è più possibile rinunciare. Una eventuale rinuncia effettuata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge può essere revocata.

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