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DUE SOLI CONDÒMINI, SERVE COMUNQUE IL CODICE FISCALE

La domanda

Un minicondominio, nato da una divisione tra due precedenti comproprietari, non nomina un amministratore, ma individua uno dei condòmini come referente, senza compenso. Le utenze sono già intestate allo stesso referente, che provvede anche al pagamento delle altre spese correnti con fatture a lui intestate, ed effettua a fine esercizio la ripartizione in base ai millesimi di proprietà. È obbligatorio chiedere il codice fiscale per il condominio o si può operare con il codice fiscale del referente? In tale caso, rimarrebbero a carico del condominio (referente) delle incombenze fiscali?

In base all’articolo 23 del Dpr 600/1973 - come modificato dalla legge 449/1997 - dal 1° gennaio 1998, i condomìni, e non i loro amministratori, sono diventati sostituti d'imposta e, come tali, sono obbligati a dotarsi di un codice fiscale, nonché di un codice del contribuente, attribuito dalla concessionaria per la riscossione.In tema, la circolare 240/E/2000 ha precisato che, «per i condomìni con non più di quattro condòmini (ora con non più di otto condòmini, nde), qualora non si sia inteso nominare l’amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condòmini, che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, a effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi». E, dunque, anche il condominio minimo tra due condòmini deve dotarsi di codice fiscale.

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