L'esperto rispondeResponsabilità

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA PER TUTTI I COMPROPRIETARI

La domanda

Abito in un condominio di cinque condomini, senza amministratore. L’anno scorso uno dei proprietari è deceduto e i suoi quattro figli, in conflittualità tra loro per questioni di eredità non ancora divisa (ivi compresa la quota millesimale dell'edificio) non pagano le spese/quote condominiali né partecipano alle assemblee. Considerato che i figli non sono residenti nella stessa città, è possibile rivolgersi solo a uno dei quattro per il pagamento delle spese e la convocazione delle assemblee?

È bene ricordare che «la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137, 2° comma, Codice civile - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio» (Cassazione, Sezioni Unite, 7 marzo 2005 n. 4806). Ciò sta a significare che il non inviare la convocazione assembleare a taluno dei coeredi può voler dire vedersi impugnata una deliberazione per omessa convocazione.Inoltre, per quel che riguarda le spese condominiali, si precisa che, ai sensi dell’articolo 752 del Codice civile, «i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto». Il principio appena richiamato riguarda le spese condominiali maturate prima della morte del de cuius e, quindi, gli eredi corrispondono una somma pari alla loro quota di proprietà.Invece, per le spese condominiali generate successivamente alla morte del de cuius, l’articolo 1294 del Codice civile prevede la solidarietà per tutti i coeredi. Al riguardo, la Suprema Corte ha previsto che «i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'articolo 1294 del Codice civile (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi» (Cassazione n.21907 del 21 ottobre 2011).

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