L'esperto rispondeResponsabilità

I COSTI DI MESSA A NORMA DEI GARAGE INTERRATI

La domanda

Possiedo un appartamento in un condominio che ha ottenuto l’agibilità nel 1992, sulla base della dichiarazione del costruttore secondo la quale, nel piano interrato, (2.000 mq) avrebbero parcheggiato al massimo 47 veicoli. Nel 2008, in seguito ad un piccolo incendio sviluppatosi al piano interrato (in un locale con destinazione garage ma adibito, dal proprietario di un pub, a cucina), è emerso che il condominio era senza certificato di prevenzione incendi e che le planimetrie depositate al comando dei vigili del fuoco e in comune erano difformi da quelle reali. Dopo vari amministratori, sostituiti per inerzia, si cerca ora di mettere a norma la situazione. Leggendo le risposte dell'Esperto risponde, la spesa per la messa a norma sarebbe da ripartire tra i soli condomini proprietari di locali nel piano interrato. A mio parere (e di stimati studi legali) dovrebbe essere ripartita sulla base della tabella millesimale globale. È possibile un chiarimento?

Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione di idranti, di estintori, eccetera), le relative spese dovranno essere ripartite a carico di tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà.Invece, quando le autorimesse e i box risultano essere di proprietà di alcuni condomini, è bene precisare che le relative spese saranno ripartite tra i soli condomini proprietari dei posti macchina o garage, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1123 del Codice civile.Al riguardo, si segnala la sentenza della Suprema corte, la n. 7077/95, che ha statuito che «in tema di condominio di edifici, il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi». Nella specie, si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di singoli condomini.

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