L'esperto rispondeResponsabilità

AMMINISTRATORE: IL GIUDICE DECIDE IN TEMPI BREVI

La domanda

Si faccia l'ipotesi che un condomino abbia ricevuto parere sfavorevole dall'assemblea in ordine alla revoca dell'amministratore, che non esibisce i documenti giustificativi richiesti. Al condomino dissidente non resta che ricorrere alla revoca giudiziale. Lo trattiene il rilievo che tale azione dà luogo in primis al decreto del tribunale, poi, a un eventuale appello e così via, con notevole costi e impegni di tempo. Dal momento che la materia del contendere in sostanza è la documentazione condominiale, vi chiedo: non sarebbe opportuno entrarne in possesso tramite un decreto ingiuntivo ex articolo 700 del Codice di procedura civile?

Il lettore fa riferimento - riteniamo impropriamente – allo strumento processuale del decreto ingiuntivo (articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile), volendosi invece riferire ai ricorsi cautelari di cui all’articolo 700 del Codice di procedura civile. In ogni caso – ove l’amministratore impedisca al condomino la visione e l’acquisizione di copia della documentazione condominiale - sembra opportuno agire, prima di tutto, giudizialmente per la revoca dell’amministratore, a norma dell’articolo 1129, comma dodici, del Codice civile, essendo venuta meno la necessaria fiducia verso quest’ultimo. Il ricorso per la revoca dell’amministratore può essere presentato anche da un solo condomino, come si evince dall’articolo 1129, comma undici, del Codice civile, per il quale, la revoca dell’amministratore «...può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino...». In generale, il provvedimento di nomina - ancorché possa essere oggetto di impugnazione – viene emesso in tempi brevi e la vertenza non ha costi proibitivi. Sarà onere dell’amministratore nominato dall’autorità giudiziaria chiedere, successivamente la consegna della documentazione condominiale al precedente amministratore, a norma dell’articolo 1129, comma 8, del Codice civile, per il quale, «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni».Si tenga presente che anche il ricorso cautelare per la consegna dei documenti può avere tempi non brevissimi.

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