L'esperto rispondeResponsabilità

DAL JOBS ACT LE SANZIONI PER IL LAVORO IN NERO

La domanda

A seguito dell'accesso della Guardia di finanza presso uno studio medico, è stata rilevata la presenza di una persona addetta alla segreteria, irregolare, che sostituiva un altro dipendente in malattia. Il medico, due giorni dopo l’accesso ispettivo, ha provveduto a regolarizzare la posizione con contratto di somministrazione per la durata di una settimana, tempo che sarebbe servito per il decorso della malattia del dipendente sostituito. La Guardia di finanza ha, comunque, notificato alla parte il processo verbale di constatazione con irrogazione della maxisanzione e con diffida ad adempiere. Si chiede quali siano specificatamente le conseguente per il datore di lavoro che, a seguito di tale notifica, non dovesse adempiere alla diffida, considerato che si sta procedendo ad una valutazione di convenienza, visto anche il breve periodo di lavoro che la persona irregolare ha svolto.

Il Jobs act, con il decreto legislativo n.151/15 (decreto semplificazioni), entrato in vigore il 24 settembre 2015, è intervenuto in materia di sanzioni per lavoro nero, modificando altresì le sanzioni per irregolarità nella gestione delle pratiche del rapporto di lavoro (registrazione dati, stipendio, busta paga).Un’altra novità è rappresentata dalla reintroduzione dell’istituto della diffida (articolo 13, decreto legislativo 124/2004), in base al quale il personale ispettivo invita il datore di lavoro alla regolarizzazione, e può anche applicare uno sconto sulle sanzioni.In base alla nuova formulazione della norma, la diffida prevede:- la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento, oppure un contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni;- il divieto di licenziare il lavoratore prima di tre mesi;- la prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni entro 120 giorni dalla notifica del verbale.Quanto alle conseguenze in caso di mancato adempimento alla diffida entro 120 giorni dalla sua notifica, si precisa che il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e dell’obbligato in solido e, in caso di mancato pagamento delle richiamate sanzioni, gli organi di vigilanza sono tenuti a redigere e ad inviare alla sede dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (già direzione territoriale del Lavoro) territorialmente competente un rapporto circostanziato, contenente anche apposite osservazioni in caso di presentazione di eventuali scritti difensivi.A tale rapporto deve essere allegata tutta la documentazione probatoria utile alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio. In tali casi, infatti, l’Ispettorato nazionale del Lavoro è deputato alla verifica tanto della correttezza procedimentale, quanto della fondatezza degli accertamenti svolti, ai fini dell'emanazione dei conseguenti provvedimenti di ingiunzione o di archiviazione.Infine, c’è una rimodulazione anche delle sanzioni previste per evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale, che in base all’articolo 14 del Dlgs 81/2008 scatta se i lavoratori in nero sono superiori al 20% della forza lavoro o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

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