LA VARIAZIONE SANA L'ERRORE DI REGISTRAZIONE
Le alternative a disposizione del lettore sono:1) effettuare una registrazione a storno nell’ultimo trimestre del 2015;2) ricorrere alle variazioni di errori ex articolo 26 del Dpr 633/1972.Tenuto conto che è stata presentata la comunicazione annuale dati Iva, e che una eventuale variazione delle registrazioni Iva nell’ultimo trimestre comporterebbe una discrepanza tra comunicazione annuale dati Iva e dichiarazione Iva, si potrebbe propendere per la seconda opzione. In caso di errori nella registrazione di fatture nell’anno precedente sembra, pertanto, applicabile l’articolo 26 del Dpr 633/1972, il quale, al comma 4, prevede la possibilità di rettificare meri errori materiali senza alcun limite temporale, salvo il diritto per l’amministrazione finanziaria di applicare eventuali sanzioni. Nel caso in questione si procederà ad annotare la variazione in aumento, stornando di fatto il movimento precedente. Da un punto di vista contabile la registrazione della variazione comporterà l’emersione di una sopravvenienza attiva.La correzione dell’errore mediante variazione in aumento equivale di fatto a un ravvedimento. Si potrà, quindi, ricorrere al ravvedimento, ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, al fine di ridurre le sanzioni dovute.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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