LE INFILTRAZIONI DURANTE I LAVORI AL LASTRICO
Qualora venga accertato che, durante i lavori di rifacimento del lastrico solare, i danni da infiltrazione non siano imputabili all’impresa appaltatrice (in quanto, quest’ultima afferma di «aver coperto correttamente la pavimentazione con teli plastificati»), la relativa spesa andrà suddivisa in base a quanto disposto dall’articolo 1126 del Codice civile, il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario esclusivo del lastrico solare e per i restanti due terzi a carico del condominio.Quanto appena esposto è stato confermato dalla Suprema corte a sezioni unite, con la sentenza n. 9449/2016, secondo cui «in tema di condominio negli edifici, laddove l’uso del lastrico solare non è comune a tutti i condomini, dei danni che derivano da infiltrazione d’acqua nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario esclusivo del lastrico solare, in quanto custode del bene ex articolo 2051 del Codice civile, sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o parte di esso, propria del lastrico solare, benchè di proprietà esclusiva, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni e all’assemblea dei condomini di provvedere alle manutenzioni straordinarie, dovendosi osservare che il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione ex articolo 1126 del Codice civile».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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