IL LASTRICO RISANATO «SCAGIONA» IL PROPRIETARIO
Salvo un concreto accertamento delle cause delle infiltrazioni tuttora perduranti – a mezzo di perizia preferibilmente giudiziale (Atp, accertamento tecnico preventivo) – si ritiene che, nel caso descritto, il lettore non sia tenuto ad alcun altro intervento relativo al lastrico. Toccherà invece al proprietario del garage intervenire, eventualmente in concorso con il condominio, ove per quest’ultimo sussistano i presupposti di cui all’articolo 2051 del Codice civile, secondo il quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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