L'esperto rispondeResponsabilità

OFFERTA DI CONCILIAZIONE E TUTELE CRESCENTI

La domanda

In virtù del Jobs act, per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, c'è la nuova forma di conciliazione post-licenziamento denominata "conciliazione veloce".Essa sostituisce definitivamente quella ordinaria o l’affianca? È sempre inoppugnabile il verbale di conciliazione? Va inviata la comunicazione Unilav entro 60 giorni?

L’articolo 6 del Dlgs 23/2015 dispone che:1) in caso di licenziamento dei lavoratori soggetti al contratto a tutele crescenti, per evitare il giudizio, e ferma la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore può offrire al lavoratore, entro 60 giorni, in una sede protetta o presso una commissione di certificazione, un importo che non costituisce reddito imponibile, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità (da una a sei mensilità nelle Pmi), consegnando al lavoratore un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento, anche se il lavoratore l’aveva già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, sono soggette al regime fiscale ordinario;2) se viene offerta la conciliazione, la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuare da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale va indicata l’avvenuta (o la non avvenuta) conciliazione.In sostanza, il nuovo strumento prevede l’offerta di un importo “fisso” e non modificabile dalle parti (se si vuole godere dell’esenzione da imposte e contributi): se l’importo viene offerto – indipendentemente dalla sua accettazione o meno – il datore deve inviare la comunicazione dal portale cliclavoro, tramite l’applicazione "Unilav_Conciliazione" (ministero del Lavoro, nota 27 maggio 2015, protocollo 2788).

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