PRECEDENZA «AMPIA» NEL CONTRATTO A TERMINE
L’articolo 24 del Dlgs 81/2015 – facendo salve le diverse previsioni contrattuali collettive - dispone tra l’altro che il diritto di precedenza dev'essere richiamato nell’atto scritto di assunzione, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (tre mesi per gli stagionali). La norma pone un momento finale (entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, non 180 giorni), ma non vieta che tale diritto sia esercitato a rapporto “in corso”, in ogni caso a condizione che il lavoratore (nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato nella stessa azienda) abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. In questo senso anche il ministero del Lavoro, con la nota 12 febbraio 2016, n. 7, in cui si legge che, «in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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