L'esperto rispondeResponsabilità

CANNA FUMARIA: A CHI SPETTA PAGARE I DANNI

La domanda

Nell'appartamento sottostante sono stati fatti lavori alla canna fumaria (condominiale) che hanno provocato danni strutturali (crepe profonde) al mio appartamento. Trattandosi di parte comune, ed essendo il condomino sottostante restio a pagare i danni, è compito dell'amministratore intervenire per cercare di sollecitare il tutto?

Se i danni cui si riferisce il lettore sono stati provocati dal condominio, (ma non parrebbe questo il caso del lettore), di questi ultimi risponde il condominio. Se invece sono stati provocati dal condomino, proprietario dell’appartamento al piano sottostante, di essi deve rispondere direttamente il condomino (che si è innestato nella canna fumaria comune o altro), cui il lettore deve rivolgersi direttamente per il risarcimento. Ed infatti - ancorchè la fattispecie di cui all’articolo 2051 del Codice civile, recante danno causato da cosa in custodia, individui un’ipotesi di responsabilità oggettiva - essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, tale responsabilità non sussiste ove i danni siano imputabili alla condotta imprevista e imprevedibile del terzo. Tale condotta esclude la presunzione di colpa del custode (per tutte, Cassazione, 29 marzo 2012, numero 5072 e Cassazione 23 ottobre 1998, numero 10556).Va da sé che – ove il condominio sia dotato di polizza globale fabbricati che copre il sinistro in questione, a prescindere dal responsabile – la richiesta risarcitoria può essere inviata comunque anche all’amministratore, per l’attivazione della garanzia assicurativa.

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