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CONTRATTO DI PROSSIMITÀ E IMPIANTI AUDIOVISIVI

La domanda

L’articolo 4 della legge 300/1970 dispone che si possono installare impianti audiovisivi, previo accordo con la Rsa o la Rsu. In mancanza di tale accordo, è necessaria la preventiva autorizzazione della Dtl. Un accordo sindacale redatto con contratto di prossimità, ex articolo 8 del Dl 138/2011, può intervenire in deroga a quello previsto dall’articolo 4 della legge 300/1970?

L’articolo 4 citato dal lettore dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla Rsu o dalle Rsa. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui sopra possono essere installati previa autorizzazione della Dtl o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Dtl, del ministero del Lavoro (tale norma sta peraltro per essere modificata con un provvedimento correttivo già annunciato dal Governo). L’articolo 8 del Dl n. 138/2011 fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, e – quindi, nella sostanza – al medesimo livello negoziale.Gli accordi di prossimità possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento, tra le varie ipotesi previste, anche agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie. La stessa norma limita però l’operatività di tali accordi al rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e le convenzioni internazionali sul lavoro.In alternativa, come detto, sul sito del ministero del Lavoro, è disponibile il modulo per inoltrare la richiesta di autorizzazione alla Dtl.

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