L'esperto rispondeResponsabilità

ENERGIA: L'ACCERTAMENTO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE

La domanda

Nel caso in cui un cliente sottoscriva un contratto di fornitura elettrica che preveda delle penalità, in deroga a quanto stabilito dall'autorità per l'energia elettrica, che stabilisce per le basse tensioni un tempo di recesso in tre mesi, si può inviare una raccomandata contestando l'applicazione delle penali, anche se nel contratto fossero contemplate?

La delibera n. 144/2007 all’articolo 4 prevede il diritto di recedere da un contratto di fornitura senza l’applicazione di penali a carico del cliente, qualora sia rispettato il termine previsto per far valere il recesso. L’Autorità garante per l’energia e il gas ha stabilito che questo termine di preavviso non debba essere superiore a 3 mesi per i clienti finali non domestici alimentati in bassa tensione ed 1 mese per i clienti finali domestici. La contrattazione privata può però portare alla previsione di clausole diverse, sempre che le stesse non siano vessatorie. Nei casi dei cosiddetti “contratti per adesione”, ovverosia quei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli standard, spetta a chi li predispone provare che le singole clausole non siano vessatorie perché frutto di un’apposita trattativa (articolo 34 Codice di Consumo). In occasione di contestazioni, qualora il reclamo inviato all'operatore non abbia sortito alcun effetto positivo, ci si potrà rivolgere all’Autorità Garante affinché intervenga essa stessa sulla questione per verificare se ci sia stata o meno una violazione.

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