ENERGIA: L'ACCERTAMENTO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE
La delibera n. 144/2007 all’articolo 4 prevede il diritto di recedere da un contratto di fornitura senza l’applicazione di penali a carico del cliente, qualora sia rispettato il termine previsto per far valere il recesso. L’Autorità garante per l’energia e il gas ha stabilito che questo termine di preavviso non debba essere superiore a 3 mesi per i clienti finali non domestici alimentati in bassa tensione ed 1 mese per i clienti finali domestici. La contrattazione privata può però portare alla previsione di clausole diverse, sempre che le stesse non siano vessatorie. Nei casi dei cosiddetti “contratti per adesione”, ovverosia quei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli standard, spetta a chi li predispone provare che le singole clausole non siano vessatorie perché frutto di un’apposita trattativa (articolo 34 Codice di Consumo). In occasione di contestazioni, qualora il reclamo inviato all'operatore non abbia sortito alcun effetto positivo, ci si potrà rivolgere all’Autorità Garante affinché intervenga essa stessa sulla questione per verificare se ci sia stata o meno una violazione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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