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È ANNUALE LA RICONFERMA DELL'AMMINISTRATORE

La domanda

Con l'assemblea ordinaria del 22 ottobre 2015 (sei condomini presenti su 10, con 538 millesimi) fra gli argomenti all'ordine del giorno per l'esercizio 2015-2016 non figurava alcun riferimento all'incarico dell'amministratore. Lo stesso, in carica da oltre 10 anni, fu confermato sia con l'assemblea del 2013 sia con l'assemblea del 2014. Passato il biennio iniziale (dopo il varo della legge 220/2012), ritengo che la nuova conferma avrebbe dovuto essere sottoposta all'assemblea del 2015. Secondo l'amministratore il mandato si è rinnovato tacitamente in mancanza di revoca da parte dell'assemblea. A riguardo ritengo, invece, che il rinnovo dell'incarico in esame sia sempre ipotizzabile solo in presenza di un passaggio assembleare e quindi necessariamente con una previsione all'ordine del giorno. Vorrei il vostro parere.

Sulla questione del rinnovo dell'incarico di amministratore di condominio non ci sono ancora significative pronunce giurisprudenziali e i riferimenti normativi non sono univoci. Come è noto, la legge dispone che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata (articolo 1129, comma 10, Codice civile). Sulla base di questa norma, alcune associazioni di amministratori di condominio e alcuni commentatori si sono espressi nel senso di un rinnovo automatico dell'incarico per una sola volta o di anno in anno, anche in mancanza di un qualsiasi passaggio assembleare. Altri hanno rilevato che questa lettura - nelle due varianti - non tiene conto della norma che impone espressamente all'amministratore, a pena di nullità, di specificare analiticamente l'importo del suo compenso all'atto del rinnovo dell'incarico (articolo 1129, comma 15, Codice civile) e di quella che gli impone di comunicare a ogni rinnovo i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale e altre specifiche informazioni (articolo 1129, comma 2, Codice civile). Si tratta, infatti, di adempimenti che suppongono una formalizzazione del rinnovo. D'altra parte, non pare ragionevole che per la nomina di un nuovo amministratore debbano necessariamente attivarsi personalmente i condomini, chiedendo espressamente all'amministratore la convocazione di una apposita assemblea. Non è mancato chi ha offerto una lettura che restituisce coerenza ai dati normativi appena esposti e, al contempo, consente di pervenire a una soluzione pratica equilibrata: il rinnovo automatico opera solo se si è tenuta un'assemblea in cui all'ordine del giorno è stato inserito un punto sulla conferma o sostituzione dell'amministratore in carica. Se in detta assemblea la maggioranza si esprime per la conferma o la sostituzione, allora ci troveremo di fronte a una vera e propria delibera di nomina. Se, invece, non si raggiunge la maggioranza richiesta dalla legge, l'incarico si intende rinnovato alle stesse condizioni all'amministratore in carica. In questo modo, il rinnovo può dirsi automatico, in quanto non fondato su una deliberazione assembleare approvata e, allo stesso tempo, un passaggio formale può dirsi consumato. Se, invece, il punto non è inserito all'ordine del giorno o l'assemblea non è convocata, l'amministratore si intende cessato dalla carica e deve compiere i soli atti urgenti senza diritto a ulteriori compensi (articolo 1129, comma 8, Codice civile). Non si tratta, tutto sommato, di una conseguenza troppo grave. Basti ricordare che la durata dell'incarico è, per legge, annuale e che l'amministratore ha tutti gli strumenti per evitare una situazione del genere. Nell'attuale situazione di incertezza, l'amministratore prudente farebbe bene a inserire il punto all'ordine del giorno di un'assemblea da convocare in prossimità della scadenza dell'incarico. Se, infatti, una lettura delle norme come quella esposta - di certo non peregrina - dovesse affermarsi, l'amministratore rischierebbe di svolgere attività a fronte della quale non matura il diritto al compenso. Senza considerare che risulta squalificante sul piano professionale pretendere di veder prolungato il proprio incarico approfittando della prevedibile inerzia dei condomini piuttosto che guadagnandosi la loro fiducia o, quantomeno, la loro "non sfiducia".Si segnala inoltre l'intervista rilasciata il 15 giugno 2015 al Sole-24 Ore da Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia, il quale in tema di rinnovo della carica dell'amministratore ha dichiarato: «Non vedo alcuna incertezza giacché l'articolo 1129 è esplicito nell'affermare che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. Se l'assemblea non si esprime in senso difforme a termine del primo anno, il rapporto si proroga ex lege all'anno successivo».

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