ESTERNI IN ASSEMBLEA SOLO SE AUTORIZZATI
La Suprema corte, con sentenza n. 11943/2003, ha previsto che «in tema di condominio negli edifici, la partecipazione ad un'assemblea di un soggetto estraneo, ovvero privo di legittimazione, non si riflette sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione». Successivamente, come da provvedimento generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006, il Garante, anche al fine di una corretta gestione dei dati personali, ha disposto che la partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con l’assenso dei partecipanti. Il Garante ha chiarito che tecnici e consulenti possono partecipare all'assemblea - per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza e - per il tempo necessario all’espletamento di quanto richiesto e restare presenti solo con il consenso unanime dei partecipanti. L’unanimità è richiesta ab origine per la partecipazione di "uditori" estranei al condominio.Pertanto, affinché un soggetto estraneo alla compagine condominiale (privo di delega) possa partecipare alla discussione di un punto inserito all’ordine del giorno, necessita del consenso unanime dei partecipanti all’assemblea.Si tenga, comunque, presente che il regolamento condominiale può contenere regole più rigorose a tutela della privacy dei condomini durante l’assemblea stessa.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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