IL CURRICULUM RICHIESTO AL NUOVO AMMINISTRATORE
Ancorchè l’articolo 71 bis, comma 1, lettera g), delle disposizioni di Attuazione al Codice civile disponga che possono svolgere l’attività di amministratore coloro che « … hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale … » e ancorchè il Decreto del ministero della Giustizia del 13 agosto 2014, numero 140, determini le modalità per la formazione degli amministratori di condominio, nonchè dei corsi di formazione per gli amministratori, nessuna norma impone che la prova dei requisiti (per svolgere l’attività) sia esibita in assemblea, unitamente al preventivo, all’atto dell’accettazione dell’incarico.E, dunque – con riferimento al caso del lettore - nulla vietava all’assemblea di revocare il precedente amministratore e di nominarne uno nuovo, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma 2, del Codice civile, (in seconda convocazione, 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti), salvo eventuale successiva verifica dei requisiti di cui si è detto.Ciò a parte, la conferma del precedente amministratore – se approvata con la maggioranza, di cui al richiamato articolo 1136, comma 2, del Codice civile e salvo esame della fattispecie in concreto - sembra legittima a tutti gli effetti, sicchè non rimane che attendere una prossima assemblea da convocarsi.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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