L'esperto rispondeResponsabilità

IL DEBITO CHE NON RISULTA RESTA A CARICO DEL CEDENTE

La domanda

Una società acquista da una seconda società un ramo di azienda dedito allo sviluppo di software nel mondo dell'automazione industriale. Dopo alcuni mesi dal perfezionamento dell'atto, un cliente del ramo di azienda ceduto chiede alla società cessionaria la consegna di un codice sorgente di un software sviluppato dalla cedente per l'utilizzo delle macchine del cliente, in base a un accordo assunto prima della cessione e ignoto alla cessionaria, secondo cui la cedente avrebbe fornito tale software a titolo gratuito al cliente. Trattandosi di una obbligazione unilaterale della cedente, non risultante dalle scritture contabili, può la cessionaria obiettare che, a seguito dell'acquisto di ramo di azienda, tale obbligo non è stato trasferito in capo a essa?

La risposta è affermativa. Secondo una consolidata giurisprudenza, in caso di cessione d’azienda i contratti unilaterali, intendendo per tali quelli che prevedono obbligazioni a carico di solo una delle parti, non rientrano nella previsione dell’articolo 2558 del Codice civile, che stabilisce l’automatico trasferimento delle obbligazioni dal cedente al cessionario, bensì fanno capo al disposto dell’articolo 2560, in quanto configurano concretamente un debito dell’azienda ceduta nei confronti di un terzo soggetto.Ebbene, tale articolo prevede esplicitamente che il cedente non viene liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito, e, inoltre, che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda solo nel caso in cui essi risultino dai libri contabili obbligatori.

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