NON ESISTE UN OBBLIGO DI ACCENDERE I CALORIFERI
Nel condominio, nel quale siano stati installati sistemi di contabilizzazione del calore, a norma dell’articolo 26 della legge 10/91 e/o dell’articolo 9, comma 5, del Dlgs 102/2014 - salvo esame del regolamento condominiale contrattuale (se esistente) e salvo esame della fattispecie – non ci risulta un obbligo, per il condomino, di tenere sempre accesi ed in temperatura i termosifoni. Conseguentemente, deve ritenersi legittimo il comportamento del condomino che, per risparmiare (o per altri motivi), disattivi per taluni periodi i termosifoni. D’altra parte, al di là delle oscillazioni giurisprudenziali, la Suprema Corte - in tema di distacco dall’impianto termico centralizzato, ma il principio è applicabile anche alla fattispecie – ha avuto modo di puntualizzare che «in tema di distacco dall’impianto di riscaldamento comune, agli effetti dell’accertamento dello squilibrio termico che ne consegue (e, quindi, della legittimità della rinuncia all’uso del riscaldamento centralizzato) vanno escluse quelle variazioni di temperatura (in diminuzione) che potrebbero comunque verificarsi nelle unità immobiliari prossime all’appartamento distaccato, quale effetto – anziché del distacco – del non uso dell’impianto da parte del proprietario che, per sua scelta, decidesse di chiudere i propri radiatori» (Cassazione 27 maggio 2011, numero 11857).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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