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I PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESAME DI MATURITÀ

La domanda

In una ditta, Ccnl pubblici esercizi, con meno di 15 dipendenti, un lavoratore con contratto a tempo determinato consegna un documento avente per oggetto: esami preliminari agli esami di Stato a.s. 2015/2016, rilasciato da un istituto superiore presso cui il lavoratore risulta candidato esterno. Il Ccnl turismo/pubblici esercizi, con riferimento al diritto allo studio prevede la «frequenza di corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici» nonchè permessi giornalieri per sostenenere i singoli esami. Posto che nel caso di specie si tratta di esami preliminari, si chiede come considerare tali assenze, posto che dalla documentazione consegnata sono evidenziati appunto come esami preliminari agli esami di Stato e non come un corso di studi o assenze per sostenere i singoli esami.

Il ccnl siglato da Confcommercio, al comma 1, dispone che le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. Non sembrano essere compresi in tale elenco gli esami preliminari agli esami di Stato e allora l’assenza dovrà essere autorizzata dal datore di lavoro o come ferie/permessi, oppure assenza giustificata non retribuita. Si segnala comunque che qualora si tratti di lavoratore studente, l’articolo 10 della legge n. 300/1970 prevede il diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti.

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