LA REVOCA DELL'INCARICO NON ESCLUDE LA PROVVIGIONE
Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (articolo 1754 Codice civile).Il mediatore matura il diritto alla provvigione con la conclusione dell'affare (articolo 1755) che, secondo la giurisprudenza, nel campo della compravendita immobiliare coincide con la stipula del contratto preliminare (Cassazione 19 luglio 2002 n. 10553). Se l'affare non è concluso, il mediatore ha diritto al solo rimborso delle spese (articolo 1756).Ciò premesso in linea generale, si ritiene tuttavia ammissibile l'inserimento nel contratto “atipico” di mediazione immobiliare di una clausola che preveda l'obbligo al pagamento della provvigione da parte di colui che ha conferito l'incarico all'agente, anche in caso di revoca anticipata dell'incarico rispetto al termine convenuto (Cassazione 16 febbraio 1998 n. 1630).La clausola dovrà comunque essere necessariamente inserita e sottoscritta nel testo scritto dell'incarico conferito dal committente all'agente.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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