L'esperto rispondeResponsabilità

LE TUTELE DELL'APPRENDISTA CHE ENTRA IN GRAVIDANZA

La domanda

Se una ragazza, a due mesi dalla scadenza del contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni, terminata la formazione obbligatoria sia esterna che interna all'azienda, rimane incinta, l'azienda può licenziarla? Oppure fa fede la legge per cui la lavoratrice incinta non può essere licenziata, fino al compimento di un anno di vita del bambino? Se sì, con quale modalità, resta sospeso l'apprendistato?

L’articolo 42 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, al comma 5 prevede che, salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di alcuni principi che includono la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni. Nel caso di insorgenza della gravidanza prima del termine del periodo formativo, in ossequio al generale divieto di licenziamento fino all’anno di vita del bambino, deve ritenersi che il periodo formativo si sospenda senza particolari formalità, ossia con l’esibizione del certificato di gravidanza, e che esso riprenderà a decorrere all’atto del rientro in servizio della lavoratrice per la quota restante. L’eventuale preavviso di licenziamento decorre, in ogni caso, dal termine del suddetto periodo formativo. Qualora invece il termine del periodo formativo, e dunque del rapporto di apprendistato, scada prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità, si ritiene che il rapporto non potrà essere risolto perché vige il divieto di licenziamento; di conseguenza, il rapporto di apprendistato proseguirà come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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