SÌ ALL'APPORTO DI LAVORO DELL'ASSOCIATO-IMPRESA
L’articolo 2549 del Codice civile, nel testo oggi vigente, al comma 2 dispone che, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica il suo apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Ne deriva che, salvo diverse future indicazioni da parte del Ministero e/o pronunciamenti giudiziari, l’apporto di lavoro è possibile se l’associato è un’impresa, meglio ancora se di capitali. In questo caso vanno però anche approfonditi gli aspetti fiscali e in particolare l’Iva, per la quale non si ravvisa tuttora una linea certa. In ogni caso, è opportuno valutare la certificazione del contratto ai sensi degli articoli 75 e seguenti del Dlgs n. 276/2003.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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