L'esperto rispondeResponsabilità

SÌ ALL'APPORTO DI LAVORO DELL'ASSOCIATO-IMPRESA

La domanda

L’articolo 53 del Dlgs n.81/2015 ha modificato l'articolo 2459 del Codice civile inserendo il divieto a stipulare contratti di associazione in partecipazione con persone fisiche in cui l'apporto consiste in una prestazione di lavoro. Dalla lettura dell'articolo 2459 non è chiaro se il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro possa essere stipulato con imprenditori ditte individuali e con società di persone. Dalla lettura di alcune interpretazioni (in mancanza di chiarimenti ministeriali), tra cui la risposta ad un interpello da parte della Dtl di Siena, sembra che l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro sia vietata esclusivamente nel caso in cui l'associato sia una persona fisica non titolare di partita Iva. Si chiede se sia possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione, nei quali sia previsto apporto di lavoro, con ditte individuali (con o senza dipendenti) e con società di persone.

L’articolo 2549 del Codice civile, nel testo oggi vigente, al comma 2 dispone che, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica il suo apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Ne deriva che, salvo diverse future indicazioni da parte del Ministero e/o pronunciamenti giudiziari, l’apporto di lavoro è possibile se l’associato è un’impresa, meglio ancora se di capitali. In questo caso vanno però anche approfonditi gli aspetti fiscali e in particolare l’Iva, per la quale non si ravvisa tuttora una linea certa. In ogni caso, è opportuno valutare la certificazione del contratto ai sensi degli articoli 75 e seguenti del Dlgs n. 276/2003.

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