SÌ ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO DOPO IL LAVORO A CHIAMATA
Un precedente rapporto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato, non impedisce la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (purché non con contratto di lavoro a chiamata). Infatti l’Inps, nella circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 (e quindi in relazione all’esonero previsto dalla legge di Stabilità 2015, ma analoghe considerazioni valgono per il 2016) ha precisato che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2014 non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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