L'esperto rispondeResponsabilità

SÌ ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO DOPO IL LAVORO A CHIAMATA

La domanda

In un rapporto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato, senza indennità di disponibilità, in essere dal mese di ottobre 2013, è possibile procedere alla risoluzione consensuale e alla successiva assunzione a tempo indeterminato, fruendo dello sgravio biennale?

Un precedente rapporto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato, non impedisce la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (purché non con contratto di lavoro a chiamata). Infatti l’Inps, nella circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 (e quindi in relazione all’esonero previsto dalla legge di Stabilità 2015, ma analoghe considerazioni valgono per il 2016) ha precisato che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2014 non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo.

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