L'esperto rispondeResponsabilità

I PREMI «COSTANTI» VANNO NEL COMPUTO DEL TFR

La domanda

Sono un dirigente d'azienda da ormai 30 anni. Nelle aziende dove prima ho lavorato erano in essere forme di retribuzione variabile, e i premi venivano calcolati nell'imponibile del Tfr. Da circa 10 anni lavoro in un'azienda ove non è di fatto definita una regola sulla retribuzione variabile: ogni anno, sempre con la retribuzione di dicembre, ricevo un premio, nell'ordine dei 10.000 euro, senza nessun altro documento se non la voce " premio" nel prospetto paga.Ho notato che questi importi non vengono considerati ai fini del Tfr e, quindi, nemmeno per il Previndai, il fondo pensione dei dirigenti industriali.Ritengo non corretto che il "premio", ormai peraltro diventato consuetudine, non venga considerato ai fini Tfr/Previndai: ho ragione? Tali importi dovevano (e dovranno) essere considerati nell'imponibile del trattamento di fine rapporto?

A norma dell’articolo 2120 del Codice civile, la retribuzione annua ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.Inoltre, la base imponibile da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta a Previndai - carico azienda, carico dirigente - è la retribuzione globale lorda effettivamente percepita, ossia la retribuzione comprendente tutti gli elementi considerati utili per il trattamento di fine rapporto.Dalle informazioni ricavabili dal quesito sembrerebbe applicabile nella fattispecie il “Contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali”, il quale, all’articolo 24, rimanda - ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto - al citato articolo 2120 del Codice civile, precisando che per il computo si considerano, «oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale».Posto che occorrerebbe verificare l’assetto contrattuale del rapporto di lavoro, sia a livello di regolamentazione collettiva nazionale o, eventualmente, aziendale, sia a livello di contratto individuale di lavoro, eventuali “premi” possono essere considerati nel computo del Tfr, e dunque nella base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta a Previndai, solo se, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e in assenza di diverse previsioni contrattuali del contratto collettivo, non hanno il carattere della “occasionalità”.Al riguardo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che possano considerarsi occasionali, ai fini dell’esclusione dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, gli emolumenti che, ancorché corrisposti anche in via ripetitiva o periodica, siano ricollegati a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenze 9627/1995, 7488/2000, 12411/2002, 11448/2004, 1124/2004).

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