L'esperto rispondeResponsabilità

IL DURC SERVE ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI

La domanda

Un'azienda, operante nel settore dell'idraulica, appalta e subappalta occasionalmente lavori a terzi. Nel caso il subappalto fosse conferito a un autonomo, senza dipendenti, è necessario chiedegli il Durc? Che senso può avere, dato che costui non ha dipendenti? Si può ritenere che sia una tutela solo qualora questo soggetto, a sua volta, subappalti a terzi?

Il Durc, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile. Per regolarità contributiva s'intende la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale. Il documento in questione serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare, aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), e per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia (dichiarazione di inizio attività)/Scia (segnalazione certificata di inizio attività).Secondo l’articolo 90 del Dlgs 81/2008, il Durc verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, il requisito in questione si considera soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del Durc. Ne consegue che, nel caso rappresentato dal lettore, il Durc attesta che il lavoratore autonomo – allorché si tratti di prestazioni rientranti nei limiti indicati – può assumere l’incarico di eseguire le lavorazioni in subappalto.Rimane fermo che, per i lavori commissionati dalla pubblica amministrazione e dai soggetti a essa assimilati, quanto alla scelta del contraente, il limite delle prestazioni subappaltabili (secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 105 del Codice degli appalti pubblici, Dlgs 50/2016) non può superare il 30% dell’importo contrattuale, mentre per gli appalti privati occorre, a norma dell’articolo 1656 del Codice civile, l’autorizzazione del committente al subappalto dell’opera; in difetto di questa autorizzazione, il contratto di subappalto è considerato nullo.

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