L'esperto rispondeResponsabilità

PISCINA: L'ASSEMBLEA DECIDE LA MESSA A NORMA

La domanda

Vivo in un condominio orizzontale, composto da 20 villette. Sono anche l'amministratore dello stesso.Delle 20 ville, 8 hanno i giardini di fronte all'area della piscina condominiale. Nella recinzione continua, che il costruttore ha posto ad altezza non superiore a un metro, e quindi scavalcabile, che divide villette e piscina, alcuni condomini hanno aperto cancelleti per poter entrare in piscina più agevolmente. L'amministratore ha una responsabilità penale ed è soggetto a regole igienico-sanitarie che devono essere rispettate. Può diffidare al ripristino dello stato preesistente e chiudere la piscina? Se l'assemblea dovesse essere favorevole all'apertura, ma questo comportasse una violazione, ponendo responsabilità in capo al legale rappresentante, come può agire?

Di per sé – salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente) - l’apertura di passaggi di accesso diretti da alcune villette alle piscine non è illegittima, stante l’articolo 1102 del Codice civile.Ciò a parte, per poter rispondere al quesito, occorrerebbe l’esame della fattispecie in concreto, per valutare quali siano gli interventi necessari alla messa in sicurezza della piscina, con particolare riferimento alla normativa regionale (tipologia della piscina, requisiti igienico sanitari, di sicurezza eccetera). In tema di piscine sono, tra l’altro, intervenuti Accordi interregionali che – pur non costituendo vere e proprie leggi – sono atti amministrativi che definiscono i requisiti igienico sanitari degli impianti in questione. In Lombardia, (il lettore scrive da Milano), è vigente la delibera di Giunta Regionale 17 maggio 2006, numero 8/2552, recante “requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie”, che disciplina le piscine collocate in complessi condominiali.In ogni caso, ipotizzando che la piscina cui si riferisce il lettore non sia a norma, (per vari motivi), l’amministratore è tenuto a mettere in sicurezza l’impianto, ad evitare eventuali responsabilità amministrative (per il condominio), in sede civile (per sé e per i condòmini) e penale (per sé e per i condòmini).Ove per la messa in sicurezza siano necessari opere o servizi, è opportuno convocare l’assemblea, per deliberare sulle spese e relativi riparti. Con l’occasione – se non già fatto – si potrebbe approvare un regolamento sull’uso dell’impianto. Frattanto, non rimane che diffidare i condomini dall’uso della piscina non a norma (e non sicura), inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno.Ove l’assemblea non ritenesse di eseguire gli interventi necessari alla messa in sicurezza, all’amministratore non rimarrebbe che rassegnare le dimissioni e (ove non venisse nominato un altro amministratore, in sostituzione), ricorrere al Tribunale, per la nomina di un amministratore giudiziale. Il novellato articolo 1129, comma 1, del Codice civile, stabilisce infatti che quando i condomini sono più di otto “… la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.

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