AI COMPROPRIETARI SPETTA UN SOLO VOTO
I comproprietari devono designare un solo rappresentante che parteciperà all’assemblea, il cui voto sarà unico (ossia, espressione anche della volontà degli altri comproprietari). Non è ammessa una votazione frazionata, pro quota dei comproprietari. Infatti, il voto, così come la partecipazione attiva alla discussione, dovrà essere espresso dal rappresentante dei comproprietari.A parere di chi scrive, comunque, visto che l’altro comproprietario, che non ha diritto al voto deve, comunque, essere considerato condomino, avrà diritto a stare in assemblea. L'importante è che lo svolgimento dell’assemblea stessa non sia “rallentato” da eventuali diverbi, in sede di deliberazione e/o discussione, tra i due comproprietari.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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