GLI SGRAVI DEL LAVORATORE CHE HA CAMBIATO AZIENDA
L'operazione è possibile, così come sostiene l'interpello 17/2016 del Ministero del lavoro, secondo cui è possibile fruire del beneficio di cui all’articolo 1, comma 178, legge n. 208/2015, entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già fruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato, successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata, oppure facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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