L'esperto rispondeResponsabilità

L'AMMINISTRATORE SI ATTIVA PER LE PICCOLE RIPARAZIONI

La domanda

Un condominio è dotato di un cancello elettrico scorrevole, costituito da tre moduli in ferro, uniti tra loro. Una di queste tre parti risulta da qualche tempo curvata verso l'esterno, probabilmente perché qualcosa di pesante vi ha urtato contro. Il cancello è comunque funzionante. Avvertito da più di un mese, l'amministratore non ha ancora effettuato un sopralluogo. Si chiede se rientra nella diligenza del buon padre di famiglia, alla quale mi sembra che l'amministratore si debba attenere, effettuare un sopralluogo dopo avere ricevuto la segnalazione da un condomino, anche se il cancello è funzionante. Qualora, per vari motivi, fosse stato impossibilitato a farlo, si chiede se poteva, senza alcuna delibera condominiale, inviare un artigiano per constatare il danno e fare un preventivo per la riparazione.

Un buon amministratore di condominio – tanto più se sollecitato dai condòmini - deve eseguire un sopralluogo per verificare lo stato del cancello ed acquisire un preventivo per la riparazione, da discutere in assemblea. Ed infatti, a norma dell’articolo 1130, comma 1, numeri 2 e 4, del Codice civile, l’amministratore è tenuto, tra l’altro, a disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno condòmino e compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio. Si tenga anche presente, in termini generali, che - nello svolgimento del proprio mandato - l’amministratore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’articolo 1710 del Codice civile, per il quale: «il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia … ».Salvo situazioni di pericolo e salvo esame della fattispecie in concreto, non vi è però un obbligo di immediato intervento. Sul punto si evidenzia – pur non essendo, presumibilmente, quello cui si riferisce il lettore un intervento di manutenzione straordinaria - che per l’articolo 1135, comma 2, del Codice civile «l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea». In tema, la Corte di appello di Roma - sentenza 20 settembre 2012, numero 4526 - ha avuto modo di puntualizzare che «i poteri dell’amministratore, così come quelli dell’assemblea, sono regolamentati in modo specifico dalle disposizioni di cui agli articoli 1130 e 1135 del Codice civile, che limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria manutenzione e riservano all’assemblea le decisioni circa le opere di manutenzione straordinaria».

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