L'AMMINISTRATORE SI ATTIVA PER LE PICCOLE RIPARAZIONI
Un buon amministratore di condominio – tanto più se sollecitato dai condòmini - deve eseguire un sopralluogo per verificare lo stato del cancello ed acquisire un preventivo per la riparazione, da discutere in assemblea. Ed infatti, a norma dell’articolo 1130, comma 1, numeri 2 e 4, del Codice civile, l’amministratore è tenuto, tra l’altro, a disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno condòmino e compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio. Si tenga anche presente, in termini generali, che - nello svolgimento del proprio mandato - l’amministratore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’articolo 1710 del Codice civile, per il quale: «il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia … ».Salvo situazioni di pericolo e salvo esame della fattispecie in concreto, non vi è però un obbligo di immediato intervento. Sul punto si evidenzia – pur non essendo, presumibilmente, quello cui si riferisce il lettore un intervento di manutenzione straordinaria - che per l’articolo 1135, comma 2, del Codice civile «l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea». In tema, la Corte di appello di Roma - sentenza 20 settembre 2012, numero 4526 - ha avuto modo di puntualizzare che «i poteri dell’amministratore, così come quelli dell’assemblea, sono regolamentati in modo specifico dalle disposizioni di cui agli articoli 1130 e 1135 del Codice civile, che limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria manutenzione e riservano all’assemblea le decisioni circa le opere di manutenzione straordinaria».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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