FERIE, MALATTIA E LICENZIAMENTO
La Corte di cassazione, con sentenza 14 aprile 2016, n. 7433, ha affermato che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. Grava, quindi, sul datore, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, di dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare la possibile perdita del posto per scadenza del periodo di comporto.Ciò detto, deve ritenersi che la concessione delle ferie non fa ripartire da capo il conteggio del periodo di comporto e che, quindi, i giorni di ferie siano “neutri” rispetto al comporto, che riprende quindi a decorrere una volta che siano stati fruiti tutti i giorni di ferie residui.L’avvenuto superamento del comporto “per sommatoria” dei 2 periodi di malattia, pur se intervallati dal periodo di ferie, legittima il recesso in forma scritta e con rispetto del periodo di preavviso o, meglio, relativa monetizzazione.L’articolo 175 del Ccnl commercio prevede che, durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di fine rapporto, salvo quanto disposto per l’eventuale periodo di aspettativa non retribuita (articolo 181) che potrà essere richiesto dal lavoratore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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