L'esperto rispondeResponsabilità

L'INFORTUNIO SPORTIVO PUÒ SOSPENDERE IL TIROCINIO

La domanda

Mio nipote è impiegato in un'azienda con un contratto di tirocinio della durata di sei mesi, valido fino al mese di novembre 2016. Nel week-end, durante un incontro di calcio, ha subìto un infortunio che ha provocato la rottura del menisco e del legamento crociato di un ginocchio, per cui è stato sottoposto a un intervento per la loro ricostruzione. Adesso deve affrontare la cure di riabilitazione. Il suo contratto prevede che gli venga mantenuto il posto di lavoro, prorogando la scadenza a dopo la sua definitiva riabilitazione? E le spese relative alla riabilitazione, che sono state preventivamente fissate in 4.500 euro, cifra senz'altro superiore a quanto mio nipote percepirà nel periodo del suo tirocinio, una volta terminate le cure, potranno essere messe totalmente a deduzione nel modello 730 che dovrà produrre relativamente all'anno 2016?

La disciplina di base dei tirocini formativi è situata nell'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, secondo cui il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Occorre poi verificare la legge regionale di appartenenza per confermare tale previsione.L'infortunio sportivo va appunto considerato, rispetto al rapporto di tirocinio, come malattia che sarà in grado di sospendere la durata prevista per un lasso temporale pari alla durata della malattia, purché la durata della stessa, come certificata dal medico, sia pari o superiore a un terzo del tirocinio e cioè, nel caso specifico, superiore a due mesi.In ordine alla possibilità di dedurre integralmente nel modello 730/2017 (relativo ai redditi 2016) le spese sostenute per le cure di riabilitazione post intervento, la risposta è negativa. Tuttavia, sempre che ci sia capienza d’imposta (le detrazioni eccedenti l’imposta non sono recuperabili e, quindi, si perderebbero), il nipote del lettore potrà beneficiare della detrazione (nella misura del 19% calcolata sull’ammontare complessivo di spesa, per la parte eccedente la franchigia di € 129,11) prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c, del Dpr 917/1986, se le cure di riabilitazione sono state effettuate da una delle figure professionali elencate dal decreto ministeriale 29 marzo 2001 (per esempio, da un fisioterapista), e purché dal documento di spesa risultino la figura professionale dell'operatore e la descrizione della prestazione sanitaria resa (paragrafo 2.2 della circolare 19/E del 2012). Le spese, in presenza dei requisiti indicati, potranno essere indicate nel prossimo modello 730, al quadro E, sezione I, a titolo di “spese sanitarie” (codice identificativo 1, rigo E1).

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