L'esperto rispondeResponsabilità

LA COMPATIBILITÀ RICHIESTA PER SANARE IL MARCIAPIEDI

La domanda

Per aver allargato di circa 50 centimetri il marciapiedi del mio giardino privato, sono stato accusato di non avere rispettato l'articolo 181 del "codice Urbani" (dei beni culturali e del paesaggio). Il Gip ha archiviato la pratica per infondatezza della notizia. Secondo il Sue (Sportello unico per l'edilizia) dovrei comunque ripristinare le misure originali del marciapiedi, poiché il penale e l'amministrativo rispondono a leggi diverse. Qual è il parere dell'esperto?

Premesso che l’intervento attuato è di scarsissima rilevanza da un punto di vista paesaggistico, in quanto assimilabile a un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, ex articolo 3 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380, testo unico edilizia, occorre comunque osservare che il Sue ha ragione nell’affermare la distinzione tra procedimento penale e procedimento amministrativo.Per dipanare la controversia si può operare nel seguente modo. Il titolare dell'intervento presenta domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica (sanatoria paesaggistica) dell’intervento medesimo. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro il termine perentorio di 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.In caso di rigetto della domanda il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©