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LA «SOLIDARIETÀ» TRA EREDI COMPROPRIETARI

La domanda

Sono proprietaria, insieme con mia sorella, di un immobile. L'amministratore ha inviato i bollettini di pagamento delle spese condominiali a me e a mia sorella per le rispettive quote di proprietà, mentre prima inviava a una sola erede l'importo totale, che poi dividevamo tra noi. È regolare questa nuova procedura? Se una di noi due non paga, l'amministratore a chi può inviare l'ingiunzione di pagamento?

La giurisprudenza stabilisce che «i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'articolo 1294 del Codice civile (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi» (Cassazione civile, sezione II, 21 ottobre 2011, n. 21907).Peraltro, anche se l’unità immobiliare è in comunione ereditaria, non si applicano gli articoli 752 e seguenti del Codice civile. La norma stabilisce che, per i debiti ereditari, ogni erede risponde fino alla concorrenza della propria quota, in quanto l’obbligazione non è solidale, ma parziaria; tuttavia, la norma stessa riguarda i debiti del de cuius e non quelli sorti dopo l’apertura della successione.Indipendentemente, pertanto, da come l’amministratore invia la richiesta dei contributi condominiali, si tratta di obbligazione solidale per cui, se una delle due comproprietarie non paga la sua quota, l’amministratore potrà indifferentemente chiedere l’intero, anche attraverso un procedimento di ingiunzione di pagamento, all’una o all’altra.

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