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LA «TOGNOLI» NON SI APPLICA NELLE ZONE AGRICOLE

La domanda

Sono proprietario di una casa di 800 metri cubi in zona agricola (in Lombardia) e desidero realizzare una autorimessa interrata di 100 metri quadrati. Il Comune mi impone come superficie massima realizzabile 80 metri quadrati, pari a 1/10 del volume (legge "Tognoli"): è corretta questa interpretazione?

L’articolo 9, comma 1, della legge 122/1989 (cosiddetta legge Tognoli), prevede che «i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato...».Quindi, non vi è una stretta rispondenza tra volumetria esistente e superficie a parcheggio da realizzare. Tuttavia, occorre osservare che, procedendo a una interpretazione logica e sistematica dell’articolo 9 citato, deve ritenersi che la disposizione in esame sia applicabile soltanto alle aree urbane, e non a quelle agricole ed extraurbane in genere (Consiglio di Stato, sezione V, 11 novembre 2004, n. 7325; Tar Piemonte, sezione I, 7 marzo 2007, n. 1157; Tar Veneto, Venezia, sezione II, 6 settembre 2002, n. 5259, ove si precisa che «l’operatività della disposizione non può ritenersi estesa alle zone agricole»; Tar Toscana, Firenze, sezione III, 19 dicembre 2000, n. 2533).

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