LE SCADENZE SI PROROGANO AL PRIMO GIORNO FERIALE
La proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, contenuto nel secondo e terzo comma dell’articolo 2963 del Codice civile ed evidenziato anche dall’articolo 1187 del Codice stesso, in tema di obbligazioni, e dall’articolo 155 del Codice di procedura civile, secondo i quali, se il giorno di scadenza è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4592/2012; Cassazione civile, sezione III, sentenza 14767/2014), sempreché non vi siano usi diversi o non sussista una diversa pattuizione. Gli obblighi concernenti il pagamento degli oneri di urbanizzazione sono qualificabili come obbligazioni di fonte legale e sono, quindi, soggetti alla relativa disciplina civilistica (Tar Piemonte, sezione I, sentenza 971/2012; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4454/2011).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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