L'esperto rispondeResponsabilità

NULLITÀ DEL CONTRATTO SE C'È LAVORO ACCESSORIO

La domanda

Un'impresa si aggiudica, tramite Mepa (mercato elettronico della Pa), lo svolgimento di un servizio e sottoscrive un capitolato speciale d'appalto in cui non sarebbero consentiti «...il subappalto o la cessione del contratto anche parziale, del servizio previsto». La ditta aggiudicataria fa svolgere il servizio a un terzo tramite lo strumento del lavoro accessorio (voucher), anche se l'articolo 48 del Dlgs 81 del 15 giugno 2015 prevede il divieto di ricorso al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. Il contratto con la Pa è per questo annullabile? L'avere usato i voucher è come avere fatto una cessione di contratto?

La materia riguarda l’istituto del lavoro accessorio, attraverso il sistema dei buoni lavoro (o voucher Inps). Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa, che regolamenta quelle prestazioni occasionali, non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario, e lo scopo è quello di tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento, per l’appunto, avviene attraverso i buoni lavoro o voucher. Sono qualificate come prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative (di natura subordinata o autonoma), compensate con buoni lavoro Inps (voucher) non superiori a 7.000 euro (nel corso di un anno civile). I compensi rispetto a ciascun singolo committente non devono superare i 2.000 euro. I compensi possono riguardare anche i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali non oltre i 3.000 euro.Il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Il committente, pena gravi sanzioni, deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’Inps (valida anche ai fini Inail), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso, purché, comunque, prima dell’inizio della prestazione).Ciò premesso, il Dlgs 81/2015 (all'articolo 48, comma 6) fa divieto assoluto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, per cui una impresa che svolge servizi di qualsiasi genere, vale a dire in appalto per committenti, pubblici o privati che siano, non può far eseguire l’appalto a terzi come lavoro accessorio. Ne consegue che il contratto stipulato con la pubblica amministrazione (Pa) ed eseguito con il ricorso al lavoro accessorio è in frode alla legge e insanabilmente nullo. Inoltre, si configura una sorta di cessione dell’appalto, che, anche sotto questo profilo, rende nullo il contratto a norma dell’articolo 105, primo comma, del nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2015), così come – del resto – stabiliva il primo comma dell’articolo 118 del precedente Codice (Dlgs 163/2006).

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