L'esperto rispondeResponsabilità

PER I RAMI CHE «INVADONO» IL VICINO VA DIFFIDATO

La domanda

Il proprietario di una villetta, confinante con il nostro residence, ha piantato, a meno di mezzo metro dalla recinzione del confine, delle piante simili a canne di bambù. I rami di tali piante hanno sconfinato nella nostra proprietà e così abbiamo dovuto tagliarli, ma a nulla è valsa la richiesta di dividere la spesa della fattura del nostro giardiniere per l'intervento in questione. A questo punto, visto che tra pochi mesi si ripeterà il problema, vorrei sapere se è possibile gettare i rami che dovremo tagliare oltre la recinzione, nel prato della villetta confinante, anziché portarli in discarica a nostre spese.

Va premesso che, dalla ricostruzione del lettore, pare che la piantagione sia stata posta dal vicino, proprietario della villetta, a una distanza inferiore da quanto previsto dalla legge, ovvero a meno di 50 centimetri dal confine per viti o arbusti di altezza inferiore a due metri e mezzo: in tal caso, il disposto dell’articolo 894 del Codice civile prevede il diritto del confinante a ottenere l’estirpazione dell’intera pianta.L’articolo 896 del Codice civile prevede comunque che, anche in caso di piantagioni nel rispetto delle distanze di legge, il confinante possa in qualunque tempo costringere il proprietario a tagliare i rami e possa inoltre provvedervi egli stesso senza accedere al fondo del vicino.Escludendo che sia lecito gettare le sterpaglie ottenute dopo la potatura nel fondo del proprietario delle piante, per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute è percorribile la strada giudiziale, preceduta da una diffida scritta, inviata all’interessato, di provvedere alla recisione delle estremità confinanti entro un congruo termine, decorso il quale si provvederà autonomamente, con conseguente addebito degli oneri sostenuti.

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