L'esperto rispondeResponsabilità

PROFESSIONISTI, IL «RTP» SI PAGA CON BONIFICO UNICO

La domanda

Un Rtp (raggruppamento temporaneo tra professionisti) si è aggiudicato un servizio di progettazione commissionato da una pubblica amministrazione. Ciascun professionista ha emesso la fattura per il compenso spettante. La Pa committente dovrà pagare individualmente i singoli professionisti oppure, come avviene per i raggruppamenti d'impresa, il pagamento viene fatto per l'intero importo della commessa a favore del professionista mandatario, il quale a sua volta corrisponderà le rispettive spettanze ai professionisti partecipanti al raggruppamento? In quest'ultimo caso, se le singole fatture non superano l'importo di 10.000 euro, mentre la somma supera la soglia stessa, occorre effettuare la verifica Equitalia per il mandatario?

Nel caso di un Rtp – così come per i Rti (raggruppamenti temporanei di imprese) – affidatario di prestazioni per conto di un ente pubblico (indipendentemente dal fatto che si tratti di raggruppamento orizzontale, verticale o misto), le fatture vanno emesse separatamente da parte di ciascun componente con riferimento alla propria quota di partecipazione al Rtp, e vanno inviate alla stazione appaltante per il tramite della capogruppo mandataria.Le fatture emesse dalle mandanti dovranno indicare che i pagamenti relativi alle fatture stesse andranno effettuati sul numero di conto corrente bancario intestato alla capogruppo. Quest'ultima assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ex articolo 3 della legge 136/2010, dichiarando, nel mandato a essa conferito, che provvederà alla corresponsione diretta delle somme dovute alle mandanti accreditate dall’ente pubblico sul relativo conto corrente.Un'altra, diversa modalità di fatturazione non sarebbe efficace e, pertanto, eventuali previsioni difformi contenute nell’atto di mandato dovrebbero essere modificate.Per quanto concerne la remunerazione della fattura del mandatario (che è comprensiva delle fatture dei singoli componenti del Rtp), si precisa che l’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 stabilisce l’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di accertare, «prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro...», l’insussistenza di pendenze in tema di imposte e tasse nei confronti del percipiente (nella fattispecie, del mandatario che opera per sé e per le imprese mandanti), essendo l’importo della somma da pagare, per il servizio reso, superiore a 10.000 euro.

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