L'esperto rispondeResponsabilità

UN CONCORSO PER ACQUISTI FATTI CON CONTINUITÀ

La domanda

La legge di Stabilità per il 2016 (n. 280/2015) consente micro-affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, non ricadendo più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla "spending review" del 2012. È possibile il ricorso all'articolo 1, comma 270, della legge 208/2015 per la fornitura di generi alimentari alla casa di riposo comunale, con carattere ricorrente e continuato, con fatturazioni mensili di importo contenuto nel limite citato? La deroga introdotta dalla legge di Stabilità 2016 non prevede un limite temporale di riferimento nella quantificazione della spesa consentita.

Nell’ordinamento è sempre prevalso il principio dell’unitarietà dell’affidamento di beni e servizi. Al riguardo, con l’articolo 29, commi 4, 6, e 7, lettere a) e b), del precedente Codice dei contratti (Dlgs 163/2006) si è affermato il principio secondo cui «nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato». Da ultimo anche il nuovo Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), all’articolo 36, ha stabilito, per importi inferiori a 40.000 euro, forme semplificate di acquisizioni, ma sempre nel rispetto delle norme. Ne consegue che l’acquisto di generi alimentari per la casa di riposo comunale, proprio perché ha carattere di continuità e, quindi, non di estemporaneità, deve formare oggetto di un'apposita acquisizione mediante confronto concorrenziale, come previsto dal citato articolo 36, laddove non fosse praticabile l’approvvigionamento tramite il Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione). Infatti, la fatturazione mensile ipotizzata dal lettore integrerebbe gli estremi di negoziazioni contra legem, sanzionabili dalla Corte dei conti per responsabilità amministrativa e possibile danno erariale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©