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LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE VA ACCETTATA IN ASSEMBLEA

La domanda

Risulta che, per impugnare una delibera assembleare, sia necessario ricorrere alla mediazione. Tuttavia, la proposta di mediazione dev'essere approvata dell'assemblea (secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile) e, se la proposta non viene approvata, si considera non accettata. Ma se la proposta di mediazione è obbligatoria perché dev'essere soggetta all'approvazione dell'assemblea?

Per mediazione “obbligatoria” (ex Dlgs 28 del 2010) deve intendersi quel procedimento da esperire preliminarmente (e obbligatoriamente) rispetto ad alcune controversie in determinate materie, tra cui anche quella condominiale, ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs citato. Questa norma stabilisce che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò non toglie, tuttavia, che il condominio (cioè l’assemblea) – una volta presentata l’istanza di mediazione (ipotizziamo, da un condomino o da un terzo) – sia libero di decidere se partecipare al primo incontro fissato dall’organismo e se proseguire nella procedura di mediazione, che comporta ulteriori costi: spese per l’organismo presso cui si svolge, per il mediatore, per eventuali perizie, per gli avvocati eccetera.In tale contesto dev'essere interpretato l’articolo 71-ter, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, dove si prevede che per la partecipazione alla mediazione sia necessaria una preventiva delibera assembleare («al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice»). Ipotizzando che l’assemblea autorizzi l’amministratore a partecipare e a proseguire nel procedimento di mediazione, quest’ultimo non è comunque tenuto ad accettare eventuali proposte conciliative della controparte o del mediatore (articolo 11, comma 1, del Dlgs 28/2010).In questo senso, dunque, dev'essere letto il citato articolo 71, comma 5, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per il quale «la proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata».

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