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LE SPESE ACCESSORIE RELATIVE AL LASTRICO

La domanda

In veste di proprietario di un appartamento e del lastrico solare praticabile sovrastante, dovrò sostenere le spese di manutenzione del lastrico nella misura indicata dall'articolo 1126 del Codice civile.Poiché tali spese di manutenzione comprendono anche i lavori di sostituzione della ringhiera esistente sul lastrico, tale quota di spesa dev'essere ripartita a norma dell'articolo citato o rimane interamente a carico del sottoscritto, quale proprietario del sottostante appartamento?

Occorrerebbe l’esame della fattispecie in concreto, per stabilire cosa abbia reso necessaria la sostituzione della ringhiera. Ad ogni modo, per la ripartizione delle spese del lastrico solare l’articolo 1126 del Codice Civile dispone che, «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno».Sul tema specifico, la Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che anche le spese cosiddette accessorie all’impermeabilizzazione della terrazza, quali possono essere il rifacimento della pavimentazione e del parapetto (e, nel caso del lettore, della ringhiera), devono essere ripartite secondo i principi fissati dal citato articolo 1126 del Codice civile, se strettamente connesse ai lavori di impermeabilizzazione. Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 19 ottobre 1992, numero 11449, secondo cui «il criterio di ripartizione fra i condòmini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare e della terrazza a livello che serva da copertura ai piani sottostanti, fissato dall’articolo 1126 del Codice civile... riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè il manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie». Nel caso affrontato dalla Suprema corte, nella sentenza 11449 del 1992, i lavori di impermeabilizzazione avevano reso necessario «...il taglio del parapetto nella sua parte inferiore», sicché se ne era resa necessaria la sostituzione.

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