NON SONO AMMESSE DELEGHE IMPLICITE
L'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, nella versione in vigore dal 18 giugno 2013, cioè da quando è diventata operativa la riforma del consominio, dispone che la delega dev'essere scritta e che, se i condòmini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale (ossia, dei millesimi). Priva di effetti, dunque, risulta qualunque delega non sottoscritta dal delegante o eccedente i limiti di legge. Il sistema della delega implicita - per la verità, poco chiaro - non pare compatibile nemmeno con il diritto previgente, perché pare fondare il potere di rappresentanza su una inammissibile finzione di delega, piuttosto che su una delega implicita.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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