NORMALITÀ DA RISTABILIRE CON UNA REVOCA GIUDIZIALE
Sulla base delle informazioni comunicate si può affermare che, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile, a seguito dell’assemblea tenutasi il 28 luglio 2015, vi erano i presupposti per poter impugnare le relative deliberazioni. Se ciò non è stato fatto, l’amministratore di condominio, sulla base di un consuntivo e di un preventivo “regolarmente” approvati (in quanto non impugnati), ha emesso il decreto ingiuntivo nei confronti del lettore.Pertanto, al fine di riportare alla normalità la gestione condominiale, sarebbe opportuno chiedere una revoca, anche giudiziale, dell'amministratore di condominio, in base all’articolo 1129 del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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