UN DELEGATO PUÒ PRESIEDERE L'ASSEMBLEA
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile non impedisce al condomino di essere rappresentato in assemblea anche da una persona estranea al condominio. Il limite potrebbe, però, essere stabilito dal regolamento condominiale.Posto ciò, il delegato, quale procuratore, agisce in nome e per conto del condomino e, pertanto, può essere anche nominato presidente dell’assemblea condominiale, salvo che, anche qui, non vi sia una specifica clausola del regolamento di condominio a disciplinare la presidenza dell’adunanza.Secondo le disposizioni generali del Codice civile in materia di rappresentanza (articoli 1387 e seguenti del Codice civile) per lo stato di buona o mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, deve aversi riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. Si ritiene, pertanto, che sarà il rappresentante a rispondere di eventuali irregolarità connesse allo svolgimento dell’assemblea. L’identificazione completa del delegato, specie se chiamato alla funzione di presidente, appare senz'altro opportuna, pur non essendo obbligatoria.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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