L'esperto rispondeResponsabilità

UNA SOGLIA PER NON TOGLIERE BENI ALL'ATTIVO

La domanda

Avevo un conto corrente e un deposito titoli cointestati a firma disgiunta con mio padre, deceduto il 20 aprile 2008. Prima della morte, il 18 aprile 2008, tutti i titoli presenti nel deposito (quelli nominativi, quelli intestati a mio padre e quelli intestati a me) vengono venduti. La valuta relativa alla vendita ha la data del 23 aprile 2008. Visto che al momento dell’apertura della successione (20 aprile 2008), non era presente denaro sul conto, la somma relativa alla vendita va in successione? Se sì, in che percentuale e con quale imposta? Qual era la franchigia nel 2008?

L'articolo 22, comma 3, del Dlgs 346/1990, al fine di impedire la sottrazione di beni dell'attivo ereditario, prevede che «nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione». I movimenti effettuati nel periodo indicato dal lettore non vengono, pertanto, considerati e il danaro dev'essere inserito nella dichiarazione di successione.In ordine alle imposte da versare, l'ordinamento prevede, per i trasferimenti a favore dei figli del defunto, una franchigia di un milione di euro; l'imposta di registro sarà, pertanto, dovuta nella misura del 4 per cento soltanto al superamento di questa soglia.

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