L'esperto rispondeResponsabilità

DUE VIE PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

La domanda

Un'impresa, che gestisce il noleggio di videogiochi elettronici con vincita, utilizza apparecchi composti da un mobile in legno, all'interno del quale sono installate le schede elettroniche omologate dall'Aams (Azienda autonoma dei monopoli di Stato). Il mobile, destinato a essere utilizzato per diversi anni, è un'attrezzatura. Le schede elettroniche hanno ciascuna un identificativo (necessario per l'omologazione) e, all'atto dell'acquisto, sono considerate anch'esse attrezzature e sottoposte a un ammortamento secondo tabella ministeriale, con l'aliquota del 15,50 per cento. Dopo un periodo di tempo che va dai due ai quattro anni, le schede precedentemente acquistate sono sottoposte a riprogrammazione e, quindi, viene attribuito un nuovo codice identificativo di omologazione. La riprogrammazione comporta un costo, addebitato dall'impresa specializzata alla quale le schede sono affidate per la lavorazione. Si chiede qual è il corretto trattamento di tali costi ai fini civilistici e fiscali.

Ai fini di un corretta contabilizzazione e rappresentazione in bilancio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, assume rilevanza la distinzione tra spese di manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie. Le manutenzioni ordinarie, finalizzate a mantenere in efficienza le immobilizzazioni tecniche e gli interventi di riparazione, eseguiti per riparare guasti e rotture, rappresentano costi di esercizio, da imputare a Conto economico. Le spese di manutenzione straordinarie, invece, essendo volte a incrementare la vita utile o la produttività dell’immobilizzazione, sono costi di natura pluriennale che possono essere capitalizzati, e, cioè, iscritti a incremento del valore del bene.Contabilmente, le spese di manutenzione ordinaria rappresentano costi da imputare nel conto economico dell’esercizio di competenza, durante il quale esauriscono la loro utilità (andranno iscritte nella voce di costo corrispondente alla loro natura, ad esempio in B6 i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, e in B7 i costi per servizi).Qualora, invece, i costi sostenuti producano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite, questi rappresentano spese di manutenzione straordinaria e rientrano tra quelle capitalizzabili. Nello specifico, possono essere capitalizzati quei costi rivolti all’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un’immobilizzazione, incluse, quindi, le modifiche e le ristrutturazioni effettuate in modo da aumentare la rispondenza agli scopi per cui essa era stata acquisita.Ai fini fiscali, il Tuir (Dpr 917/1986) non prevede particolari criteri di distinzione tra manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il trattamento fiscale di tali spese è strettamente connesso al comportamento contabile adottato dal contribuente. È prevista, infatti, una disciplina differente in relazione al fatto che le spese siano imputate a Conto economico o portate a incremento del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Queste ultime non sono soggette alla disciplina contenuta nell’articolo 102, comma 6, del Tuir (cui bisogna fare riferimento in caso di costi di manutenzione imputati a Conto economico) e la loro deduzione dal reddito è connessa, per effetto della capitalizzazione, alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni cui si riferiscono le spese.L’articolo 102, comma 6, del Tuir prevede, invece, che «le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi...».Pertanto, nel primo esercizio dev'essere effettuata, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento pari all’importo delle spese eccedente il limite del 5 per cento, con conseguente rilevazione, qualora ne sussistano i requisiti, della fiscalità differita attiva (imposte anticipate).

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