IL GIOCO DEL CALCETTO PUÒ STARE NEL CORTILE
Salvo esame della fattispecie in concreto, l’uso del cortile condominiale per la collocazione di un gioco del calcetto da tavolo da parte di un condomino - salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale e salvo pregiudizi per la sicurezza, la statica del fabbricato e il decoro architettonico - è legittimo a norma dell’articolo 1102 del Codice civile. Il richiamato articolo 1102 del Codice dispone infatti che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa». In tema, è nota la giurisprudenza – ancorchè in materia di area a gioco per bambini – secondo cui l’utilizzazione a gioco di una parte limitata dell’area a verde non contrasta con la destinazione a giardino, ma ne costituisce unicamente un migliore e più intenso godimento per soddisfare esigenze che pure appaiono insopprimibili e meritevoli di tutela nella vita di un condominio, (Tribunale di Milano, 3 ottobre 1991).Certo è che - salvo ipotizzare di tenere due giochi di calcetto in cortile e/o di vendita del “calcetto”, dal lettore al condominio, - l’assemblea può deliberare a maggioranza di collocare un calcio balilla di proprietà comune in cortile, (articolo 1136, comma 3, del Codice civile, in seconda convocazione: 333 millesimi e la maggioranza degli intervenuti). Non dovrebbe trattarsi infatti di una spesa rilevante (più correttamente “di notevole entità”). I condòmini non d’accordo, non possono – a nostro giudizio - rifiutarsi di partecipare al costo, non trattandosi di una innovazione in senso giuridico (articolo 1121 del Codice civile) e valendo, in condominio, l’obbligo di contribuzione nelle spese approvate dalla maggioranza di cui all’articolo 1123 del Codice. Le somme percepite per le partite - distribuite ai condòmini - devono essere dichiarate, pro quota, da ciascun condomino.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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