L'esperto rispondeResponsabilità

IL GIOCO DEL CALCETTO PUÒ STARE NEL CORTILE

La domanda

Da 10 anni ho posto un gioco del calcetto da tavolo nel cortile condominiale; per regolamentarne l’uso, ho previsto il pagamento di 50 centesimi a partita. La fruibilità è limitata (è un condominio “estivo”) e gli introiti non hanno significativo rilievo economico, ma coprono la manutenzione (perdita palline, accidentali rotture). Il regolamento condominiale nulla prevede e nessun disturbo viene arrecato all’utilizzo del cortile degli altri condòmini. Alcuni nuovi proprietari hanno contestato l’occupazione di uno spazio comune e la presenza di un (illegittimo) scopo di lucro. Io chiedo:1) dopo un decennio, può il condominio costringermi a togliere il gioco e/o ad eliminare il gettone?2) Può l’assemblea deliberare di acquistare a sua volta un calcetto da tavolo, confermando il pagamento delle partite, ma a beneficio del condominio?3) Se sì, con quale maggioranza va deliberato? I condomini dissenzienti devono concorrere all’acquisto?

Salvo esame della fattispecie in concreto, l’uso del cortile condominiale per la collocazione di un gioco del calcetto da tavolo da parte di un condomino - salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale e salvo pregiudizi per la sicurezza, la statica del fabbricato e il decoro architettonico - è legittimo a norma dell’articolo 1102 del Codice civile. Il richiamato articolo 1102 del Codice dispone infatti che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa». In tema, è nota la giurisprudenza – ancorchè in materia di area a gioco per bambini – secondo cui l’utilizzazione a gioco di una parte limitata dell’area a verde non contrasta con la destinazione a giardino, ma ne costituisce unicamente un migliore e più intenso godimento per soddisfare esigenze che pure appaiono insopprimibili e meritevoli di tutela nella vita di un condominio, (Tribunale di Milano, 3 ottobre 1991).Certo è che - salvo ipotizzare di tenere due giochi di calcetto in cortile e/o di vendita del “calcetto”, dal lettore al condominio, - l’assemblea può deliberare a maggioranza di collocare un calcio balilla di proprietà comune in cortile, (articolo 1136, comma 3, del Codice civile, in seconda convocazione: 333 millesimi e la maggioranza degli intervenuti). Non dovrebbe trattarsi infatti di una spesa rilevante (più correttamente “di notevole entità”). I condòmini non d’accordo, non possono – a nostro giudizio - rifiutarsi di partecipare al costo, non trattandosi di una innovazione in senso giuridico (articolo 1121 del Codice civile) e valendo, in condominio, l’obbligo di contribuzione nelle spese approvate dalla maggioranza di cui all’articolo 1123 del Codice. Le somme percepite per le partite - distribuite ai condòmini - devono essere dichiarate, pro quota, da ciascun condomino.

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